La parola diritto deriva dal tardo latino dirictum e seppur in alcuni casi usata secondo la destinazione originale, procedere diritto, o anche il significato opposto di rovescio o verso, come un colpo diritto del tennis od il diritto della medaglia, il suo significato più intenso è quello assunto a partire dal medio evo, intendendo ciò che è giusto, equo secondo la legge e che è possibile pretendere.
Il diritto di qualcuno è anche il dovere di altri di concederlo, quindi diritti e doveri spesso si uniscono, ma qualche volta si contrappongono e l’esercizio da parte di qualcuno di un diritto può entrare in conflitto con l’esercizio di un altro diritto da parte di altri, rendendo necessaria una mediazione.
È questo il caso del diritto di sciopero, sancito come “costituzionale” dai padri fondatori è stato esercitato senza regole fino al 1990, quando, complice qualche concentrazione di scioperi nei trasporti che avevano creato disagi considerati “sproporzionati” nella cittadinanza, il legislatore ha pensato di regolamentare il settore così come, per altro, precisato nel testo costituzionale all’articolo 39: “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolamentano” e che fino ad allora non erano state emesse.
In particolare la relazione che si era voluta assumere era il conflitto tra il diritto di sciopero e gli altri diritti costituzionalmente tutelati, così una prima stesura della legge aveva cominciato a porre difficoltà agli scioperanti affinchè i cittadini fossero avvertiti in tempo della eventualità e potessero comunque fruire di un minimo di servizi.
Da allora la legge di strada ne ha fatta tanta, dato che una seconda stesura, nel 2000, inaspriva le sanzioni per i lavoratori e dava maggiori poteri ad una commissione ad och creata a “garanzia” dell’osservanza della legge che delibera interpretativa su delibera interpretativa ha piano piano svuotato di potere il diritto di sciopero a favore delle aziende fino ad arrivare ai giorni nostri nei quali le difficoltà e le regole per poter esercitare il diritto sono così tante e tali da renderlo totalmente inefficace, con gioia dei datori di lavoro.
Per scioperare nei trasporti, per esempio, un sindacato deve dichiarare alla controparte aziendale il proprio dissenso. Fatto ciò l’azienda entro 5 giorni deve incontrare il sindacato per il “raffreddamento” del conflitto. L’incontro è obbligatorio, ma può essere disertato o presenziato senza accordo, cosa che capita regolarmente. Fatto ciò e non ottenuto nulla, il sindacato deve chiedere al prefetto od al ministero del lavoro la convocazione di un secondo incontro per lo stesso motivo, “raffreddare” il conflitto in essere. L’autorità interpellata chiama le parti entro altri dieci giorni e sia che la riunione vada ancora deserta o che non vi sia accordo solo successivamente può essere proclamato uno sciopero con almeno 12 giorni di preavviso.
Dalla tempistica sono sempre esclusi i giorni di invio documentale e degli incontri, così, se tutto va bene, dall’inizio ufficiale del conflitto, che di solito segue già di almeno qualche giorno l’inizio della protesta, prima di poter “legittimamente” proclamare uno sciopero passano almeno 20 giorni ed almeno un mese prima di poterlo effettuare.
A questo punto sarebbe bello se fosse finita qui, invece è proprio ora che cominciano i disagi, gli scioperi devono rispettare una miriade di regolette introdotte dalla Commissione di Garanzia istituita dalla legge sullo sciopero che, a tutela degli altri diritti, limita modalità durate e concentrazioni di scioperi, al punto che spesso i sindacati avviano le agitazioni senza grossi motivi al solo scopo di “prenotare” le date utili a poter scioperare.
Basta dare un’occhiata in qualsiasi momento al calendario degli scioperi pubblicato nel sito della Commissione per capire già dalla prima occhiata che si tratta di una situazione insostenibile: http://www.cgsse.it/web/guest/elenco-scioperi
A questo vanno aggiunte le franchigie, date e periodi nei quali non si può scioperare, estati, ponti festivi, etc, cui si sommano le fasce protette giornaliere e, dulcis in fundo, le “comandate aziendali”, vale a dire i contingentamenti di personale che in ogni caso non può scioperare.
Questo è un altro punto decisamente dolente, dato che se in una località è prevista una sola persona in servizio nel tempo dello sciopero e la legge recita “le esigenze fondamentali di cui all’articolo 1; salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero” è decisamente difficile dividere in un terzo la persona e frazionare una prestazione se questa non è articolata.
Ma se tutto finisse qui sarebbe ancora un paradiso, il vero problema, dopo tutte queste regole, diventa anche la mediazione, chiamata dalla legge “contemperazione” dei diritti, dato che i diritti sono tanti e spesso non chiaramente correlati.
Nella legge, la 146/90 modificata dalla 83/00, in particolare, si specificano sia i destinatari delle limitazioni, citando “Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporti di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione.”, che i beneficiari: “tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico: la sanità; l’igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole; c) per quanto concerne l’assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario; d) per quanto riguarda l’istruzione: l’istruzione pubblica, con particolare riferimento all’esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l’istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione; e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l’informazione radiotelevisiva pubblica.”
Ora, ci sono ancora moltissime cose da dire, ma di fronte ad una tale mole di difficoltà, di diritti da contemperare e “scuse” adottate dalle controparti sembra evidente che il diritto di sciopero non è più esigibile veramente e come tale non è nemmeno più un diritto.
Mediamente un lavoratore spende 80 euro al giorno per scioperare, non si diverte e non va in vacanza, e le proteste, specie ultimamente, sono unicamente per licenziamenti, vessazioni, soprusi e cattiverie di ogni genere, che, in questa situazione, non possono più essere difese, svuotando completamente il senso non solo del diritto, ma della partecipazione sociale e riducendo tutti in schiavitù.
La punta dell’iceberg è stata forse raggiunta il 23 giugno scorso, quando il ministro dei trasporti Delrio è intervenuto in extremis con un decreto a bloccare gli scioperi previsti per due giorni dopo perché era previsto facesse “troppo caldo per autorizzare uno sciopero nel settore del trasporto pubblico locale”.
Troppo caldo per scioperare, ma non troppo per lavorare e certamente troppa autorità per assumere provvedimenti con tali motivazioni.
La reazione è stata quasi subito importante e condivisa da costituzionalisti, giuristi, docenti, avvocati e personaggi del mondo politico e della vita sociale del paese, inducendo il sindacato USB ad indire una petizione popolare per chiedere il ripristino del diritto di sciopero oggi negato.
A pochi giorni dal suo inizio, nel silenzio della “grande” comunicazione e nonostante le ferie estive, più di 3.000 persone hanno già firmato la petizione sulla piattaforma change.org.
Secondo il sindacato “La difesa della Costituzione e del diritto di sciopero dovrebbe rappresentare una via obbligata per tutti coloro che si definiscono democratici”, lamentando che “Purtroppo invece oggi gran parte delle forze politiche e dei mezzi di informazione sembra fare a gara per chi si dimostra più contrario all’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito”.
I diritti dei lavoratori, la legge 300 o “statuto dei lavoratori”, e tutte le conquiste nel mondo del lavoro sono state possibili attraverso questo strumento che oggi sembra essere in pericolo di estinzione, l’invito dell’organizzazione sindacale USB è quindi di “firmare e a far firmare l’Appello in difesa del lavoro, della Costituzione e del diritto di sciopero”.
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