Cui prodest?

Cui prodest?

Cui prodest è certamente la prima esclamazione che ci viene in mente apprendendo i fatti: la Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge 146/90 e 83/2000 opera a censura di diritti dei lavoratori Techno Sky senza che questi violino a loro volta alcun diritto degli utenti.

Dai fatti sembrerebbe così, dato che per l’ennesima volta la Commissione entra “a gamba tesa” in un conflitto tra i dipendenti Techno Sky e l’azienda censurando le loro attività di protesta, ravvisando chissà quali ipotetici pericoli gravissimi per i diritti dei cittadini, ed aiutando nei fatti l’azienda.

Quali diritti e quali pericoli non  ci è dato sapere poiché nessuno di quelli previsti nella legge sullo sciopero, relativi alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione, pare minimamente intaccato dalle azioni sindacali fin qui intercorse negli anni.

Eppure, ad ogni piè sospinto, un commissario “competente” rileva violazioni di questa o di quella regola violata ottenendo il risultato di censurare il diritto di sciopero, anch’esso costituzionalmente tutelato, a favore del nulla, quindi aziendale.

Prima della legge 146/90

Vale la pena ricordare che il 19 maggio 1989, un anno prima dell’entrata in vigore della legge sullo sciopero, l’allora direttore del personale Vitrociset Stefano Juliano, rimasto poi al suo posto fino a pochi anni fa anche dopo la trasformazione aziendale in Techno Sky, in una lettera indirizzata ai sindacati (che potete qui scaricare), parlando dell’affidabilità dei sistemi di allora, sebbene inferiore a quella attuale, affermava che si doveva ritenere “assai poco probabile un degrado tale da determinare, nell’arco di 24 ore, l’inaffidabilità degli stessi”.

Quindi, se il personale scioperava non c’era problema.

La svolta

Invece, dopo solo un anno ed a seguito dell’approvazione della legge sullo sciopero, probabilmente intuendone la possibilità di una strumentalizzazione, cominciava a spiegare alla potente Commissione di Garanzia come la presenza dei tecnici al lavoro fosse così indispensabile e necessaria da non poterne fare a meno nemmeno per pochi istanti. Improvvisamente il tecnico che prima poteva andarsene tranquillamente non poteva nemmeno più recarsi ai servizi … ma solo durante gli scioperi.

Da qui le “determinazioni” aziendali di “comandare in servizio” durante le ore degli sciopero, a detta loro ai sensi di legge, tutto il personale normalmente previsto in turno, dapprima nominativamente e poi, in modo più arrogente, con la frase generica ed omnicomprensiva “Pertanto il personale addetto alla conduzione tecnica degli impianti di assistenza al volo, la cui presenza in base ai turni di lavoro è prevista nelle ore coincidenti con l’azione di sciopero proclamata, dovrà assicurare lo svolgimento della normale prestazione lavorativa”, come testimonia questo allegato.

La frase dovrebbe scandalizzare chiunque al solo pensiero che qualcuno possa pensare che per scioperare, le persone devono andare a lavorare normalmente: ma allora, che sciopero è?

Fare pace col cervello

Se non ne avessimo le prove, potremmo pensare che chi pensa che il personale per scioperare debba fornire la normale prestazione debba “far pace col cervello”, come si dice a Roma, invece è tutto vero: dalla data dellasua approvazione la legge sullo sciopero è utilizzata dall’azienda strumentalizzando gli atti della Commissione per impedire il più possibile ai lavoratori di esercitare un diritto parimenti tutelato con quelli che il legislatore voleva salvaguardare.

Il ruolo della Commissione di Garanzia

Il vero problema è che la Commisisone di Garanzia non ci risulta abbia mai protestato per la situazione od approfondito adeguatamente, anzi, i presupponenti giuristi si sono sempre affannati in provvedimenti di censura per i lavoratori “dimenticando” di sanzionare l’azienda per le sue violazioni, come le mantate informazioni agli utenti, ampiamente regolamantate, la mancata pubblicazione dei dati sugli scioperi, etc. Ma è possibile che quando si tratta dell’azienda le cose si vedano in modo differente …

Starebbe alla Commissione approfondire e verificare e se volesse farlo noi avremmo anche gli spunti giusti, semplicemente affidandoci agli enti competenti e chiedendo loro, infatti non è il Comitato che può dirlo, ma ENAC, autorità nazionale di vigilanza sulla sicurezza del traffico aerero, ed ENAV, fornitore dei servizi di controllo, certamante si.

Gli enti preposti

Quindi, chiediamo agli enti preposti: cosa succede se il personale Techno  Sky si assenta dal servizio?

La risposta fin qui data da entrambi gli enti è: NULLA!

Come prevedono tutti i codici italiani, le azioni possono essere perfezionate attraverso atti od omissioni, equiparando l’azione all’inazione specie quando questa è richiesta a salvaguardia di un pricipio.

Per esempio, se avverto ENAC ed ENAV che un dato giorno mi assenterò dal lavoro per alcune ore e poi lo faccio, l’omissione di provvedimenti preventivi è il primo e di quelli successivi è il secondo, in piena coscienza, libertà, responsabilità e competenza, affermando conseguentemente che via sia previsione che nulla possa accadere e che nessun reato e/o pericolo si sia verificato.

Al contrario, la Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, superando inspiegabilmente le determinazioni degli enti proposti, ritiene comunque che avvengano o possano avvenire violazioni e pericoli ed interviene sempre e tempestivamente a sola censura dei lavoratori, bilanciando le vertenze a favore aziendale e permettendo usi sbagliati e persino soprusi.

Come si forma un contemperamento di diritti

Quando nei servizi pubblici essenziali una categoria di lavoratori con un impatto su di esso dichiara sciopero, per esempio i controllori del traffico aereo, ENAC stila in previsione dell’assenza di alcuni di loro una lista di voli da garantire ed ENAV, datore di lavoro, avverte l’utenza finale. Atti responsabili di competenza.

Quando, invece, a dichiarare sciopero sono i dipendenti Techno Sky, ENAC non stila alcun elenco e sia ENAV, proprietaria di Techno Sky, che Techno Sky stessa, non avvertono l’utenza finale, ovviamente non essendocene alcuna necessità.

La Commissione di Garanzia, invece, in totale assenza di evidenze di pericolo di violazione di diritti dei cittadini, decide di applicare ai lavoratori in agitazione sia la regolamantazione provvisoria destinata ai metalmeccanici che quella destinata ai trasporti, entrambe in senso restrittivo per i lavoratori e facendo così solo un favore all’azienda.

Ovviamente, questa è una lettura di parte, anche se supportata da fatti, ma se così non fosse ci aspettiamo che presto la Commissione di Garanzia cominci ad intervenire e, magari, sanzionare l’azienda per le sue violazioni od almeno giustifichi il perché, nonostante le richieste dei rappresentanti dei lavoratori, non lo fa.

Le proteste dei lavoratori alla Commissione

Va osservato che, finalmente, le proteste dei rappresentanti dei lavoratori di fronte a questa situazione cominciano a mostrarsi più evidenti, riportiamo le parole dell’ultimo comunicato:

  • “in piena autonomia e competenza l’autorità di Vigilanza sulla sicurezza del traffico aereo, ENAC, non ha mai emesso in precedenza alcun provvedimento di limitazione, anche minima, del traffico aereo in conseguenza degli sciopero proclamati dalle RSU;
  • ai sensi della vigente legge sugli scioperi e delle delibere della commissione di garanzia i soggetti deputati ad avvertire l’utenza finale del servizio di trasporto aereo non hanno mai emesso alcun tipo di comunicazione ai viaggiatori, senza quindi causare nessun disagio e nemmeno un effetto annuncio;
  • la regola della rarefazione oggettiva interessa solo la violazione di diritti dei cittadini costituzionalmente garantiti insistenti sullo stesso bacino di utenza e che in conseguenza delle evidenze sopra citate non essendovi diritti negati non vi è nemmeno la necessità di una sua applicazione;
  • le controparti e gli organi competenti, azienda e Ministero dei Trasporti, non hanno ritenuto di dover ottemperare a loro volta agli obblighi di convocazione degli scriventi per la procedura obbligatoria di raffreddamento del conflitto in essere nonostante l’obbligo impostoci di ripetere la procedura di conciliazione, alimentando così, se possibile, la tensione per la protesta in atto;
  • le scriventi RSU sono ancora in attesa di interventi efficaci della Commissione di Garanzia circa le richieste formulate in data 30 Maggio ed 11 Luglio 2016 concernenti le violazioni per il comportamento della parte aziendale nel corso delle precedenti iniziative di sciopero;
  • la proclamazione dell’agitazione contiene l’invito all’azienda a consentire l’effettuazione dello sciopero in base all’articolo 33 della regolamentazione provvisoria in vigore, altrimenti chiamato “sciopero virtuale”, con la conseguenza che l’eventuale impatto per utenza finale sarebbe inesistente.”

Conclusioni

Tali azioni “istituzionali” della Commissione di Garanzia di apparentemente evidentemente inutile censura dei diritti dei lavoratori a fronte della totale assenza di limitazione dei diritti dei cittadini non realizzano evidenza di alcun “contemperamento” di diritti , ma solo di un vantaggio ad esclusivo favore aziendale nel corso dei conflitti sindacali.

Trattandosi, se del caso, di un palese “abuso di potere” e di autorità da parte della Commissione di Garanzia, la Commissione stessa dovrebbe intervenire a controbilanciare la situazione ed allontanare ogni dubbio di complicità od ancor peggio di strumentalizzazione da parte aziendale, infatti, se davvero ritiene che vi possano essere, anche solo potenzialmente, delle violazioni di diritti dei cittadini dovrebbe iniziare a domandare agli enti competenti non solo quali essi siano, che possiamo benissimo immaginare, ma anche in quale quantità vengano effettivamente violati e/o lo siano stati durante uno dei numerosi scioperi con astensione totale dal servizio effettuate.

In caso contrario il diffuso sospetto di parzialità della Commissione resterebbe confermato.

“Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova.”
Agatha Christie