PROMEMORIA
L’accordo firmato da FIM FIOM UILM e FISMIC che sarà presto assoggettato a referendum cita:
“SI CONVIENE SU QUANTO SEGUE
- A decorrere dal 1° Gennaio 2019 la società Techno Sky applicherà ai propri dipendenti il “CCNL del Settore del Trasporto Aereo (di seguito anche CCNL-TA) Parte Specifica Servizi ATM Diretti e Complementari – Sezione Specifica Servizi Complementari” sottoscritto il 27 maggio 2014, con le modifiche e/o integrazioni di seguito concordate.
- PARTE SPECIFICA SERVIZI ATM
Con la decorrenza sopra precisata trova immediata applicazione la Parte Specifica Servizi ATM, fermo restando che con espresso riferimento alle materie di cui agli articoli:
- 5, commi 3 e 4, e art.7: vale integralmente la normativa di cui al punto 3 “Relazioni Sindacali” del verbale di accordo Techno Sky del 31 maggio 2013;
- 20, 21, 22, 23 e 24: rimangono vigenti le norme attualmente applicate in Techno Sky, e quanto appresso convenuto“.
- SEZIONE SERVIZI COMPLEMENTARI
Con la medesima decorrenza di cui all’art.1 del presente accordo si applica ai dipendenti Techno Sky la disciplina di cui alla Sezione Servizi Complementari del CCNL del Trasporto Aereo così come appresso integrata e/o modificata con espresso e specifico riferimento agli articoli oggetto di disamina.
Se abbiamo letto bene se ne deduce che a parte le relazioni sindacali, che restano metalmeccaniche, e “quanto appresso convenuto“, che riguarda lavoratori studenti, congedi, assenze e permessi, maternità e paternità, congedo matrimoniale e richiamo alle armi, tutto il resto venga cancellato.
Per questa ragione nel precedente articolo abbiamo affrontato il problema della reperibilità, che con l’avvento del TOC sarà largamente usata non appena operativo, ma non solo quella, anche la normativa trasferte è parimenti importante, perchè più interventi TOC e meno CTC significa più reperibilità e più trasferte e dato che il premio di risultato non sarà più negoziato attraverso il suo consolidamento nella busta paga, il che comporterà una perdita stimabile tra i 646 ed i 874 euro netti l’anno per effetto della maggior tassazione cui sarà soggetta che triplica a parità di lordo, sarà necessario agire sulla normativa vigente per pareggiare le perdite con straordinari, già vietati per tutti ed usati come premio ai più fedeli, e trasferte.
Quindi, dopo esserci chiesti come cambia la reperibilità ci siamo chiesti cosa ne sarà della trasferta e… SORPRESA: non abbiamo trovato nulla!
SMENTITECI
Se ci sbagliamo smentiteci, ma non i nostri “fratelli” sindacali, dovrà essere la DA con nota ufficiale, perché sarà lei a doverci dire come applicherà le norme “dubbie” e le “ombre” di questo accordo.
Se lo farà e sarà a vantaggio dei lavoratori saremo comunque soddisfatti, ma forse la ragione della esclusione da tutte le trattative era proprio questa, noi abbiamo gli occhi e le orecchie troppo bene aperte, mentre sembra che il cerume e le fette di salame proliferino in altri soggetti.
Ma torniamo a noi, leggiamo le norme di chiusura:
- NORME DI CHIUSURA
6.1. Per effetto della stipula del presente accordo e a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019, nell’ambito della Società Techno Sky, non troveranno più alcuna applicazione il CCNL Metalmeccanico 2016-2019 e tutti i Contratti integrativi aziendali Techno Sky eccezion fatta per le parti qui richiamate. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, non troverà più applicazione la normativa, anche aziendale, relativa ai seguenti istituti: Premio di risultato, EDRA, EPA, indennità ATC, Concorso Spese Trasporto, Indennità di Funzione, Permesso bancario, Indennità traliccio, alta montagna, galleria e sottosuolo, differenza affitto lorda, indennità di guardiania, indennità maneggio denaro, indennità di funzione ad personam, altre indennità ad personam.
6.2 Per tutto quanto non espressamente contemplato valgono le previsioni della Sezione Specifica Servizi Complementari della Parte Specifica Servizi ATM del CCNL-TA sottoscritta in data 27 maggio 2014 così come integrata e/o modificata dal presente accordo.
Quindi, se abbiamo letto davvero bene, solo quanto espressamente richiamato e quanto scritto nel CCNL TA ATM Sezione Specifica Servizi Complementari sarà valido.
LA TRASFERTA NELLA NUOVA NORMATIVA
Qui viene il bello, anzi il brutto: analizzando il CCNL TA ATM Sezione Specifica Servizi Complementari e l’accordo in votazione abbiamo trovato la parola “trasferta” in soli tre punti:
Punto 1 – “A.1 RSU TECHNO SKY
“Le Parti, tenuto conto che il personale Techno Sky può operare, sia in regime di trasferta che non, presso siti e/o postazioni esterne diversi da quelli indicati nella tabella A dove non è presente in regime di area primaria personale Techno Sky, concordano di estendere la competenza su tali siti alle RSU/RLS dell’aggregazione territoriale/Comprensorio presso il quale opera stabilmente il personale interessato.”
Punto 2 – “a) Coordinamento Nazionale delle RSU o Riunione dell’Esecutivo
In occasione della partecipazione al Coordinamento Nazionale o all’Esecutivo, alle RSU interessate saranno rimborsate, se debitamente autorizzate attraverso il modulo allegato C in via preventiva dall’Azienda, le sole spese di viaggio, vitto ed alloggio se anticipate dagli stessi dietro presentazione di idonea giustificazione a piè di lista (modulo D allegato). L’Azienda si riserva la facoltà di scegliere gli alberghi ed i mezzi di trasporto da utilizzare salvo particolari esigenze che saranno valutate.
Come massimali di rimborso si prenderà a riferimento quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di trasferta“.
Punto 3 – “ART. 8 – FERIE
14. In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio“.
MISTERO BUFFO
Detto questo, mentre per la reperibilità esiste un riferimento all’interno della sezione Servizi Complementari sulla base del quale ipotizzare qualcosa per la normativa futura di trasferta tabula rasa, mistero… e nemmeno tanto buffo.
Volete dire che qualcuno ha “dimenticato” di discutere di un argomento così importante?
La futura trasferta sarà quella passata, quella ENAV, inferiore alla nostra, o da negoziare?
Cara DA, lo sappiamo che leggi i nostri scritti, sia tramite “delatori” che direttamente e persino in Facebook con profili fake, quindi per favore, smentiteci e fateci dormire sonni tranquilli, altrimenti non resta che DIRE NO a questo accordo e voltare pagina, CCIA ed Internalizzazione aspettano.