QUELLO CHE GLI ALTRI NON VI DICONO… SENTENZA 13425/19 DELLA CASSAZIONE

OGNI LAVORATORE HA DIRITTO DI PERCEPIRE DURANTE IL PERIODO FERIALE LA STESSA RETRIBUZIONE CHE PERCEPISCE “NORMALMENTE” DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ

Mentre tutte le RSU Techno Sky degli altri sindacati, come avevamo previsto, sono inutilmente impegnate a farsi “riconoscere” di nuovo da una DA che ormai non li considera più in quanto metalmeccanici e ormai “parla” solo con i segretari nazionali dei trasporti snobbandoli alla grande, noi siamo come sempre sul pezzo dalla parte di chi lavora.

Chi pensava che fosse finita o che il nostro silenzio fosse una sorta di resa si sbagliava, noi stiamo solo silenziosamente e alacremente lavorando per costruire grandi novità ormai imminenti, in attesa delle quali ricordiamo che “chi dorme non piglia pesci” e dal 2 gennaio 2020 la nuova normativa europea in termini di controllo del traffico aereo, come avevamo annunciato da anni, permetterà l’appalto ed il subappalto di tutte le attività che oggi svolge Techno sky per ENAV, al momento ancora vietato, senza che nessuno oltre a noi in Techno Sky ci abbia pensato…

Permanendo la totale inerzia e remissività di tutte le altre RSU sapremo cosa ci riserverà il futuro solo quando ci cadrà addosso come una scure, tagliando attività e salari, dato che nessuno, ma proprio nessuno, ha la minima idea di cosa preveda fare ENAV per il nostro futuro soprattutto adesso che ha azzerato tutti i sindacati.

Missione compiuta: ENAV vs FIM FIOM UILM FISMIC UGL = 5 : 0, chi vi dice il contrario mente, come sempre.

Una sola cosa è ormai chiara, solo chi è passato ad USB lotta ancora dalla parte dei lavoratori.

Vinceremo, ma nel frattempo registriamo una recente sentenza della cassazione che riconosce ad ogni lavoratore italiano il diritto di percepire durante il periodo feriale la stessa retribuzione che percepisce “normalmente” durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Cosa significa?

Significa che quando siamo in ferie dalla busta paga mancano molte voci ed il lavoratore percepisce “solamente” la paga base, mentre la magistratura sostiene che anche durante quei periodi si debba percepire la stessa retribuzione media di quando si lavora e non solo la paga base.

Un metodo empirico per un primo calcolo si può immaginare sulla base di un mese lavorato confrontato ad un mese di ferie facendosi due semplici domande:

  1.  “quanto vengo retribuito mediamente lavorando quattro settimane?”
  2. “quanto vengo retribuito durante quattro settimane di ferie?”

La differenza tra i due valori diviso 20 (i giorni di lavoro di quattro settimane) e moltiplicato il numero totale dei giorni di ferie spettanti in un anno compone la cifra aggiuntiva annua che la DA ci deve retribuire, sia per presente e futuro che per il passato entro i termini di prescrizione.

Va detto che con il passaggio al CCNL Trasporti ed il nuovo metodo di calcolo introdotto dall’Accordo di Armonizzazione Contrattuale questo nuovo beneficio è stato ampiamente vanificato, in particolare per i turnisti, dallo spostamento di quasi tutte le indennità aggiuntive nella parte alta della busta paga e forse, ma solo forse, bilanciato in parte dalla maggior contribuzione ai fini TFR e pensionistici, ma resta comunque valido per il recente passato.

In USB la cosa si sa da tempo e nei siti ufficiali USB, come potete trovare in rete, era già stata tempestivamente segnalata, per ENAV e Techno Sky, invece, abbiamo preferito attendere di essere pronti ad assistere effettivamente i lavoratori che volessero proporre ricorso con i nostri avvocati ed ora il tempo è venuto.

Chi fosse interessato a fare causa per ricevere gli arretrati e garantirsi il diritto futuro può contattarci, fermeremo i termini di prescrizione e prepareremo un primo gruppo di ricorrenti con cui avviare i procedimenti al più presto.

Chi lotta può vincere, chi non lotta ha già perso.