I PRESIDI SINDACALI
Ci sono spesso dubbi su come scioperare, dato che qualcuno ci vorrebbe far credere che avremmo una qualche responsabilità in caso di incidente, invece è tutto falso ed è bene spiegarlo, dire che la sola assenza dei tecnici dal posto di lavoro sia un’attentato alla sicurezza aerea è come dire che le nostre strade sono insicure quando mancano per qualche ora quelli che vi fanno manutenzione.
La responsabilità sia preventiva che istantanea spetta ad altri, come ribadito chiaramente dalla Commissione di garanzia ai vettori (lettera allegata in calce) quando dice che “il servizio erogato da Tecno Sky non è direttamente strumentale alla libertà di circolazione e, quindi, all’erogazione del servizio pubblico essenziale del trasporto passeggeri e merci per via aerea“, infatti non basta dire che esso “è funzionale al diritto costituzionalmente rilevante di sicurezza e, precisamente, del diritto alla navigazione aerea in condizioni di sicurezza” per avere una responsabilità, perché manca un nesso di causalità tra le due cose.
Se ci pensate bene vi renderete conto che anche chi asfalta le strade è funzionale alla sicurezza degli automobilisti, ma se manca per qualche ora, per qualsiasi ragione e non necessariamente per sciopero, spetta alla proprietà delle strade impedire o limitare la circolazione del traffico ed alla polizia vigilare ed intervenire, se nessuno di questi non fa il proprio lavoro chi asfalta le strade non può essere incriminato.
Sebbene il paragone possa sembrare fuori luogo non è proprio così, infatti nel nostro caso specifico il tecnico prepara e supervisiona gli impianti, ma spetta ad ENAC pianificare ed ad ENAV ed al controllore agire in tutela della sicurezza indipendentemente dalla ragione per cui il tecnico può essere assente in ogni tempo od essere in grado di intervenire, infatti dobbiamo avere ben in mente tutti che le procedure a tutela della sicurezza del traffico aereo sono attuate dai CTA in ogni tempo, e non solo durante gli scioperi, indipendentemente dalla presenza o meno in sevizio di personale tecnico, dato che in molti casi il servizio è presente per meno di 24 ore al giorno, indipendentemente che il tecnico eventualmente presente sia in grado di intervenire tempestivamente, sapete bene che molti impianti non sono nemmeno presidiati ma si interviene solo su necessità o richiesta, ed indipendentemente dal fatto che il tecnico intervenuto sia in grado di riparare il guasto in tempi rapidi, per esempio per la distruzione dei sistemi dovuta a calamità naturale od evento esterno.
Quante volte un fulmine ha spento gli impianti?
Quante volte mancavano i pezzi di ricambio o erano distanti?
Quante volte sono occorsi inconvenienti non dipendenti dalla presenza del tecnico e sono sempre stati affrontati sotto la garanzia della sicurezza del CTA, e MAI DEL TECNICO?
Potremmo ricordare l’incidente di Linate, ma è meglio lasciar riposare in pace quei malcapitati con la consapevolezza che il tecnico, in servizio o meno, non centrava nulla e non potrà centrare nulla in caso di incidente aereo per la sua assenza, specie dopo aver avvertito per tempo della probabilità della propria assenza, in quel caso la colpa ricadrà solo e solamente su chi non ha vigilato od agito a tutela della sicurezza, ovvero su chi non ha fatto quello che doveva fare nei termini di legge e non siamo noi tecnici.
In ogni caso proprio qui casca l’asino, al oggi al sindacato viene comunque chiesto un presidio che seppur noi riteniamo inutile dobbiamo affrontare per non essere ingiustamente sanzionati per aver esercitato legittimamente un diritto, ma in attesa di aver ragione in tribunale vediamo come funziona.
LA LEGGE
La questione dei presidi sindacali durante gli scioperi viene da lontano, ma, tralasciando la storia passata, di seguito elenchiamo le certezze che inequivocabilmente abbiamo oggi nella normativa:
- la legge 146/90 all’art. 1 punto 2 INDICA gli scopi della normativa in “Allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l’effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi”;
- la legge 146/90 all’art. 13 PRESCRIVE che le prestazioni indispensabili debbano essere “contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero”, quindi non tutto il personale normalmente in servizio, ma il minimo necessario;
- la delibera della Commissione n. 14/231 RIPORTA il parere ufficiale di ENAV che lo sciopero del personale Techno Sky “non ha un diretto impatto sull’erogazione dei servizi, in quanto il numero dei voli gestiti viene garantito dalla presenza dei CTA”, affermando non esservi nessun addebito al personale tecnico per la garanzia del traffico aereo ed ovviamente la sua sicurezza;
- la delibera della Commissione di Garanzia 14/387 all’articolo art. 22 AFFERMA che “Nei servizi di conduzione dei sistemi di assistenza al volo, meteorologia aeroportuale, informazioni aeronautiche, le prestazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei voli devono essere in ogni caso assicurate mediante la predisposizione di appositi presidi h 24, o per il minor tempo corrispondente alla normale durata delle prestazioni erogate, a tal fine costituiti dal numero minimo necessario di addetti comandati in servizio, ovvero, e sempre che le prestazioni da erogare lo consentano, in reperibilità”, introducendo il concetto di presidio e reperibilità durante gli scioperi;
- la delibera della Commissione di Garanzia 16/2142 PRECISA che “in assenza di identificazione, da parte di Enac, dei voli da garantire nel corso di uno sciopero del personale addetto alla manutenzione degli impianti di assistenza al volo, ritiene coerente con la citata disposizione, per prassi consolidata, la costituzione di presidi operativi presso ogni sito (contattabili ai numeri telefonici forniti dai sindacati) pronti ad intervenire nel corso dello sciopero”, certificando il metodo ed i mezzi: un presidio in reperibilità telefonica che interviene in caso di emergenza.
- il verbale n. 624 della Commissione di Garanzia (seduta del 26/10/05) CITA testualmente che “E’ evidente, tuttavia, come il piano aziendale adottato in via unilaterale non possa far coincidere le prestazioni indispensabili con la totalità delle prestazioni rese in un determinato servizio. Una siffatta pretesa, infatti, si porrebbe in contrasto con le previsioni della legge 146/1990 e ss. mod.” e “in nessun caso si potrebbe convenire con la pretesa aziendale di considerare “indispensabili” tutte le prestazioni ordinarie, atteso che in tal caso i lavoratori verrebbero privati del diritto costituzionale di sciopero, con vanificazione del principio ispiratore della legge 146/1990 di contemperamento tra diritti costituzionali”;
- la disposizione dell’AD Techno Sky prot. 18108/AD/RU del 5/7/17 INVITA il sindacato “a voler raccomandare, a tutto il personale eventualmente interessato ad astenersi dall’attività lavorativa, di abbandonare il posto di lavoro dopo averlo messo in sicurezza e di recarsi fisicamente al di fuori del sito (aeroporto/ACC) avendo cura di depositare previamente strumentazioni tools e/o chiavi nei luoghi in cui sono stati prelevati. Si significa sin d’ora che comportamenti difformi saranno oggetto di attenzione e valutazione da parte delle competenti funzioni aziendali”;
- il parere di ENAV verbalizzato nella delibera della Commissione n. 14/231 CHIARISCE che lo sciopero del personale Techno Sky “non ha un diretto impatto sull’erogazione dei servizi, in quanto il numero dei voli gestiti viene garantito dalla presenza dei CTA”;
- la licenza ENAC IT-ANSP-001 del 19/5/15 AFFIDA ad ENAV la responsabilità della fornitura e della sicurezza operativa dei servizi di navigazione nello spazio aereo nazionale;
LA REALTÀ DELLE COSE
Tutto ciò premesso, non occorre essere giuristi per evincere con chiarezza che
LE COMANDATE AZIENDALI SONO DEL TUTTO ILLEGITTIME E FUORI LEGGE
e per questo contestate anche dalla Commissione di Garanzia, sebbene non le abbia colpevolmente mai sanzionate rendendosi nei fatti complice dell’illegale azione aziendale, mentre “PER LEGGE”
LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI DEVONO ESSERE GARANTITE COME SEMPRE OPERATO DAL SINDACATO
in precedenza, ovvero attraverso
LA COSTITUZIONE DI “PRESIDI” IN REPERIBILITÀ CHE RISPONDONO AD UNO O PIù NUMERI DI TELEFONO,
nazionali o locali, dove indirizzare le richieste di intervento che porteranno in caso di comprovata necessità alla sospensione dello sciopero per il sito interessato.
Trattandosi di presidi in reperibilità è legittimo utilizzare le consuete modalità di disponibilità utilizzate in ambito aziendale, ovvero il personale in sciopero resterà a disposizione presso un proprio recapito telefonico conosciuto, sia esso aziendale o personale, senza allontanarsi troppo dal luogo di normale servizio per evitare ritardi eccessivi nell’intervento, così come prescritto dalla normativa interna.
LA PRATICA
Per quanto riguarda l’abbandono degli impianti definiamo tre casi possibili:
- personale in servizio all’inizio dello sciopero: chi aderisce allo sciopero abbandonerà gli impianti recandosi fisicamente al di fuori del sito di servizio solo dopo averli messi in sicurezza, avendo cura di depositare previamente strumentazioni tools e/o chiavi nei luoghi in cui sono stati prelevati e dopo aver annotato sul log book di servizio eventuali anomalie riscontrate e l’orario di fine del proprio servizio, evitando commenti non correlati ad attività di lavoro, il log book non è uno strumento sindacale;
- personale in servizio all’interno dello sciopero: per questa casistica il personale avrà semplicemente cura di restare a disposizione in reperibilità durante le ore del proprio sciopero;
- personale che monta in servizio a fine sciopero:prima di assumerne la completa responsabilità degli impianti ne verificherà lo stato annotando eventuali problemi sopraggiunti durante l’assenza del personale.
IMPORTANTE
Per ultimo va notato che durante lo sciopero il lavoratore giuridicamente non sta lavorando, quindi non ha le prerogative e le tutele previste dalla legge durante la normale attività lavorativa, quindi non può accedere ai luoghi aziendali e se lo fa incorre in molte problematiche tra le quali il poter essere accusato di violazione di domicilio aziendale e di sabotaggio nel caso l’intervento non vada a buon fine, oltre il non essere assicurato in caso di infortunio, tutte condizioni che vengono meno in caso di sospensione dello sciopero o di accordo con la DA fatta dal sindacato.
Quindi se aderite allo sciopero non dovete rispondere alle richieste aziendali che non siano confermate dal sindacato perché ogni eventuale intervento dovrà essere necessariamente preceduto da accordo tra le parti o da sospensione dell’agitazione, in caso di dubbio contattare il numero unico nazionale, possiamo già raggiungere tutti, ma se durante lo sciopero avrete un numero differente da quello abituale o anche solo temiate di non poter essere raggiunti in tempo, potete farlo sapere in ogni momento al sindacato chiamando o tramite WhatsApp, SMS o con una email.
Lettera Invio Modalità Sciopero Nazionale USB LP TS
Comunicato Vertenza Sindacale Nazionale USB LP TS
Comunicato Istruzioni Presidi Sindacali USB LP TS
Prot 18783-TA Precisazioni della Commissione alle Compagnie Aeree