Come sempre la DA ha emesso una comandata illegittima, che giochi da tempo con i lavoratori è chiaro, ma sta a noi fargli passare il vizio, come?
Semplice, aderendo allo sciopero indetto in massa, più saremo è più faremo tremare loro le gambe, altrimenti continueranno a convocare amici, amici degli amici e fare di noi quello che vogliono.
Se è questo che volete allora restate al lavoro, ma se pensare che tutto ciò debba finire state con noi.
Noi facciamo la nostra parte, di seguito, con preghiera di massima diffusione, la lettera per la costituzione dei presidi appena inviata, unica determinazione corretta in applicazione alla legge sullo sciopero.
Ricordiamo che la prima azione di 4 ore di SCIOPERO del servizio tecnico dell’assistenza al volo ENAV dipendente dalla società Techno Sky controllata al 100% da ENAV si terrà dalle ore 13:00 alle ore 17:00 del giorno 10/07/2020.
In allegato la proclamazione con le motivazioni e la lettera di costituzione dei presidi con le istruzioni per aderire il cui testo trovate di seguito:
Spettabile
ENAV / TECHNO SKY
Amministratore Delegato ENAV
Direttore del personale ENAV / Techno Sky
Amministratore Delegato Techno Sky
Responsabile del personale Techno Sky
Commissione di Garanzia ex L 146/90
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Ufficio Relazioni Sindacali – Osservatorio sui conflitti
ENAC
Direttore
Gestione Spazio Aereo e Controllori
LAVORATORI TECHNO SKY
Oggetto: costituzione presidi in reperibilità e comunicazione numero telefonico di riferimento per lo sciopero del 10/07/2020
Spett.le ENAV – Direzione del Personale Techno Sky,
la scrivente O.S. USB Lavoro Privato Gruppo ENAV,
VISTO
- l’assenza di un accordo tra le parti per la regolamentazione delle prestazioni indispensabili nel corso delle astensioni dal lavoro del personale ENAV / Techno Sky addetto alla conduzione degli impianti di assistenza al volo considerato idoneo dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione dello Sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- l’articolo 13 lettera a) terzo periodo della legge 146/90 e ss. mod. nella parte in cui cita che in mancanza di accordo sindacale “la Commissione, dopo aver verificato, in seguito ad apposite audizioni da svolgere entro il termine di venti giorni, l’indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo, adotta con propria delibera la provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di contemperamento, comunicandola alle parti interessate, che sono tenute ad osservarla agli affetti dell’articolo 2, comma 3, fino al raggiungimento di un accordo valutato idoneo”;
- l’articolo 22 della Provvisoria Regolamentazione emessa con Deliberazione n. 14/387 del 13 ottobre 2014 che cita “Nei servizi di conduzione dei sistemi di assistenza al volo, meteorologia aeroportuale, informazioni aeronautiche, le prestazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei voli devono essere in ogni caso assicurate mediante la predisposizione di appositi presidi h 24, o per il minor tempo corrispondente alla normale durata delle prestazioni erogate, a tal fine costituiti dal numero minimo necessario di addetti comandati in servizio, ovvero, e sempre che le prestazioni da erogare lo consentano, in reperibilità”;
- la delibera 19/389 del 12 dicembre 2019 nella quale la Commissione afferma che “le disposizioni aziendali con le quali, in caso di sciopero, viene disposto il comando in servizio di tutto il “personale addetto alla conduzione tecnica degli impianti di assistenza al volo, la cui presenza in base ai normali turni di lavoro è prevista nelle ore coincidenti con I ‘azione di sciopero proclamata” e richiesta l’effettuazione di “ogni attività interessata e lo svolgimento della normale prestazione lavorativa” non sono coerenti con le finalità di cui al richiamato articolo 22, in quanto l’obbligo di garantire le prestazioni indispensabili deve essere inteso come onere, in capo a tutti gli attori del conflitto, di garantire “aliquote di servizi pubblici essenziali da offrire comunque ai cittadini”, in caso di sciopero”;
- il Verbale n. 624 (seduta a.m. del 26 ottobre 2005) approvato a maggioranza dalla Commissione “esaminato l’orientamento già espresso nel 1994 e nel 1999”, nel quale è inequivocabilmente confermato che “pur riconoscendo che la specificità delle mansioni svolte dai “conduttori” Vitrociset (n.d.r.: oggi Techno Sky) consentirebbe di ricomprendere il servizio nei “casi particolari” di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) della legge 146/1990, in nessun caso si potrebbe convenire con la pretesa aziendale di considerare “indispensabili” tutte le prestazioni ordinarie, atteso che in tal caso i lavoratori verrebbero privati del diritto costituzionale di sciopero”
- la delibera Prot: 0017003/TA del 25/11/2016 con la quale la Commissione di Garanzia afferma che “nelle more del raggiungimento di un più volte auspicato accordo tra l’Azienda Techno Sky e le Organizzazioni sindacali, la Commissione, in assenza di identificazione, da parte di Enac, dei voli da garantire nel corso di uno sciopero del personale addetto alla manutenzione degli impianti di assistenza al volo, ritiene coerente con la citata disposizione, per prassi consolidata, la costituzione di presidi operativi presso ogni sito (contattabili ai numeri telefonici forniti dai sindacati) pronti ad intervenire nel corso dello sciopero”;
COMUNICA
che in assenza di valida determinazione aziendale, dovendo comunque garantire le prestazioni minime previste nell’articolo 22 della regolamentazione provvisoria dello sciopero nel comparto aereo in corretta attuazione alla vigente normativa di legge nelle ore coincidenti con l’astensione dal lavoro del 10/07/2020, tutto il personale il personale turnista addetto alla conduzione tecnica continuata H24 degli impianti operativi di assistenza al volo che aderirà allo sciopero abbandonerà il posto di lavoro mettendolo in sicurezza secondo le prescrizioni della disposizione Techno Sky prot. 18108/AD/RU del 5 luglio 2017 e resterà a disposizione del sindacato presso i propri normali recapiti telefonici, costituendo così i previsti presidi operativi di emergenza in ogni sito, tutto il resto del personale manutentore non coinvolto in operazioni di condizione tecnica continuata e quello indiretto sarà libero da ogni vincolo per tutta la durata dell’agitazione.
Allo scopo di tutelare l’utenza evitando conflitti locali di attribuzioni e possibili distorsioni della situazione durante lo sciopero il personale risponderà solo alle richieste dirette dal sindacato, mentre l’azienda in caso di necessità potrà rivolgersi al servizio di emergenza attraverso il
Numero Unico di Reperibilità Nazionale
371.433.2840
che sarà attivo nelle sole ore coincidenti con l’agitazione al fine di stabilire in modo più rapido ed efficace la legittimità delle eventuali richieste aziendali ed allertare in tempi più rapidi il personale competente agli specifici interventi.
Si fa inoltre presente fin d’ora che sempre a garanzia e tutela di tutte le parti in causa le comunicazioni presso il citato numero telefonico saranno sottoposte a registrazione.
Distinti saluti.
Roma, 06 luglio 2020
USB LP Nazionale – Gruppo ENAV
Allegati:
Lascia un commento